COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA TRE ESSE S.MARIA avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 6.2.2003 gara MARIGNANO CALCIO-TRE ESSE S.MARIA del 26.1.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA TRE ESSE S.MARIA avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 6.2.2003 gara MARIGNANO CALCIO-TRE ESSE S.MARIA del 26.1.2003 La TRE ESSE S.MARIA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che un dirigente dell'A.S.MARIGNANO CALCIO "entrava in campo e andando verso l'arbitro cercava più volte di inforcare i propri occhiali all'arbitro, fino a riuscirvi spingendo con le mani sul viso ed a questo punto l'arbitro fischia la fine della partita. Dopo qualche insulto dalla panchina del MARIGNANO CALCIO, avendo capito che fischiando la fine anticipata dell'incontro avrebbero avuto partita persa per l'aggressione all'arbitro, hanno coinvolto la nostra panchina con ripetute ingiurie e provocazioni fino a tentare l'aggressione fisica". "La nostra società non aveva alcun motivo per contestare l'operato dell'arbitro". "La decisione della C.A.F. a cui si richiama nel C.U. si ritiene quando le squadre o i dirigenti provocano una situazione di pericolo generale, ma nella fattispecie è stato solamente il dirigente del MARIGNANO CALCIO ad aggredire l'arbitro". Chiede la riforma del primo giudizio, con assegnazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'A.S.MARIGNANO CALCIO. Controdeduce l'A.S.MARIGNANO CALCIO affermando che dopo che il dirigente autore del gesto era stato giustamente allontanato dall'arbitro "è iniziato un normale diverbio tra le due panchine, con aggressione di un giocatore della TRE ESSE S.MARIA ad un ns.dirigente", con un pugno in faccia, che faceva sanguinare il naso. Solo a questo punto "il direttore di gara, nello stupore di tutti, ha sospeso la partita, che fino a quel momento era stata correttissima e tutti i giocatori in campo si erano comportati in maniera esemplare" e che "il direttore di gara, mentre usciva dal campo, ha affermato di aver visto tutto". Ritiene giusta la decisione di I° grado. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, interamente confermando il referto originario con allegato e supplemento, ha ribadito di avere sospeso la gara non per timori di eventuali conseguenze fisiche, in quanto la sua persona è stata tutelata in modo ottimo ed anche i giocatori di entrambe non erano stati coinvolti nell'accaduto, ma solo ed esclusivamente perché era stata lesa l'autorità e l'immagine dell'arbitro; - valutato che il citato unico episodio di intemperanza da parte del dirigente dell'A.S.MARIGNANO CALCIO non ebbe effetti menomanti sull’arbitro e che non venne contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, posto che nella congiuntura non si era venuto a creare uno stato di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione della gara, prima che non fossero stati esercitati tutti poteri che le Regole del Gioco del calcio e le decisioni ufficiali della F.I.G.C. pongono a disposizioni dell''arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso della TRE ESSE S.MARIA, confermando la decisione assunta in primo grado della ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. .
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