COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it gara del 23/ 2/ 03 SALA BOLOGNESE – ATLETICO VAN GOOF

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it gara del 23/ 2/ 03 SALA BOLOGNESE - ATLETICO VAN GOOF Il GIUDICE SPORTIVO, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 27.02.2003 e la sospensione cautelare a suo tempo comminata; letto il rapporto dell'arbitro ed il relativo supplemento rilasciato in questa sede rileva quanto segue: - Al 45° del secondo tempo sul risultato del 2-1 a favore del SALA BOLOGNESE, l'arbitro concedeva 6 minuti di recupero per sostituzioni effettuate da entrambe le squadre, ingresso massaggiatori, vari provvedimenti disciplinari, recuperi palloni. - Al 47° del secondo tempo la soc. ATLETICO VAN GOOF effettuava una sostituzione; il calciatore sostituito si dirigeva verso la propria panchina. - L'arbitro dichiara di non essersi accorto che l'allenatore del SALA BOLOGNESE si era indebitamente allontanato dalla panchina, poiché durante la gara non aveva mai dato segni di contestazione su decisioni tecniche. - Al 48° del secondo tempo l'arbitro notava un certo fermento nella zona spogliatoi vedendo due tesserati che si picchiavano – precisa l'arbitro - che uno di quelli che colpiva indossava la divisa sociale dell'ATLETICO VAN GOOF (Maglia Bianca E Giacca A Vento Di Colore Scuro) - ribadisce l'arbitro - che il tesserato dell'ATLETICO VAN GOOF si scagliava energicamente contro quello della soc. SALA BOLOGNESE, che si difendeva. - Che quattro-cinque calciatori di entrambe le società si recavano nella zona dove avveniva la colluttazione disinteressandosi del gioco. - L'arbitro concentrava la sua attenzione nel punto in cui stava avvenendo lo scontro tra le due persone. - Alcuni sostenitori della soc. SALA BOLOGNESE, circa venti-venticinque, scavalcavano la rete di protezione ed entravano nello spazio destinato all'area spogliatoi dirigendosi verso il tesserato della soc. ATLETICO VAN GOOF che l'arbitro non riusciva ad identificare ne' con il numero ne' nei tratti somatici. L'arbitro notava che l'allenatore della soc. SALA BOLOGNESE era riverso a terra, in uno stato confusionale. a questo punto i sostenitori del SALA BOLOGNESE, vista l'impossibilita' di raggiungere l'autore dell'aggressione, inveivano nei confronti dell'arbitro con minacce e ripetuti insulti. A difesa dell'incolumità dell'arbitro si presentava e si qualificava col proprio tesserino un militare dell'Arma dei Carabinieri, precisamente un brigadiere, che accompagnava l'arbitro negli spogliatoi. - Attesi 10 minuti circa nella speranza di poter riprendere il gioco onde completare la gara l'arbitro, preso atto della situazione ambientale, decideva di sospendere il gioco al 48° del secondo tempo. Osserva questo G.S. Perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenza o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) e' necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara; ed occorre, altresì,che l' arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilita' di giungere alla conclusione "fisiologica" della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall'arbitro nel rapporto e nel supplemento, rendono sulla base della Giurisprudenza Sportiva , come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara, secondo la norma posta dall'art. 12 comma 4 lett. c). Gli atti ufficiali (Referto e supplemento) affermano inequivocabilmente che in effetti l'arbitro non si e' avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attività cui era tenuto ai sensi di tale norma: chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite; ammonire ed espellere i calciatori, allontanamento dal campo dei dirigenti. Pertanto non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine per proseguire la gara, ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrano gli estremi di cui all'art. 12 comma 4 lett. c) C.G.S. P.T.M. delibera: -La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza. - Di infliggere alla soc. SALA BOLOGNESE l'ammenda di Euro 250.00, perché propri sostenitori scavalcavano la rete di protezione ed entravano indebitamente nello spazio riservato agli spogliatoi. Inoltre proferivano ripetuti insulti e minacce nei confronti dell'arbitro. - Di infliggere alla soc. ATL. VAN GOOF l'ammenda di Euro 250.00, perché un proprio tesserato, che l'arbitro non riusciva ad identificare, usava violenza nei confronti dell'allenatore della soc. SALA BOLOGNESE. - Di inibire fino al 03.04.2003 i sigg. BALBONI LINO e TOSELLI GUERRINO, entrambi della soc. SALA BOLOGNESE, in quanto, incaricati dalla propria società al mantenimento dell'ordine pubblico, non hanno ottemperato all'incarico che la società aveva loro affidato.
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