COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA avverso squalifica per 2 giornate calc.RONCARATI ALESSANDRO e per 5 giornate calc.MACCHIA ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 27.2.2003 gara PONTELANGORINO-VILLANOVA del 23.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA
avverso squalifica per 2 giornate calc.RONCARATI ALESSANDRO e per 5 giornate
calc.MACCHIA ENRICO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 27.2.2003
gara PONTELANGORINO-VILLANOVA del 23.2.2003
L'A.C.VILLANOVA ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente : 1) che il
contatto fra il calc.MACCHIA e l'avversario non c'è stato. "Accortosi della decisione arbitrale il giocatore
protestava nei confronti del direttore di gara il quale lo espelleva dal campo di gioco"; 2) a carico del
calc.RONCARATI nulla figurava nella distinta restituita dall'arbitro a fine gara. Chiede il riesame dell'accaduto.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante il calc.RONCARATI non può essere presa in
esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del
C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a 2
giornate di gara), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile ;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.MACCHIA, veniva
espulso per offese all'arbitro, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento con gravi minacce, mentre
era trattenuto da compagni di squadra che, poi, lo trascinavano fuori dal terreno di gioco; 2) finita la gara lo
stesso calc.MACCHIA si presentava nello spogliatoio dell'arbitro, rinnovando offese e minacce,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.MACCHIA
ENRICO, ferme le 2 giornate a carico del calc.RONCARATI ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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