COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA avverso squalifica per 2 giornate calc.RONCARATI ALESSANDRO e per 5 giornate calc.MACCHIA ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 27.2.2003 gara PONTELANGORINO-VILLANOVA del 23.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA avverso squalifica per 2 giornate calc.RONCARATI ALESSANDRO e per 5 giornate calc.MACCHIA ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 27.2.2003 gara PONTELANGORINO-VILLANOVA del 23.2.2003 L'A.C.VILLANOVA ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente : 1) che il contatto fra il calc.MACCHIA e l'avversario non c'è stato. "Accortosi della decisione arbitrale il giocatore protestava nei confronti del direttore di gara il quale lo espelleva dal campo di gioco"; 2) a carico del calc.RONCARATI nulla figurava nella distinta restituita dall'arbitro a fine gara. Chiede il riesame dell'accaduto. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante il calc.RONCARATI non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile ; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.MACCHIA, veniva espulso per offese all'arbitro, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento con gravi minacce, mentre era trattenuto da compagni di squadra che, poi, lo trascinavano fuori dal terreno di gioco; 2) finita la gara lo stesso calc.MACCHIA si presentava nello spogliatoio dell'arbitro, rinnovando offese e minacce, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.MACCHIA ENRICO, ferme le 2 giornate a carico del calc.RONCARATI ALESSANDRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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