COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE avverso inibizione al 3.4.2003 dir.add.serv.ord.sost.BALBONI LINO e TOSELLI GUERRINO, ammenda di € 250 e ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003 gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE avverso inibizione al 3.4.2003 dir.add.serv.ord.sost.BALBONI LINO e TOSELLI GUERRINO, ammenda di € 250 e ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003 gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003 La POL.SALA BOLOGNESE ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che, mentre abbandonava volontariamente il terreno di gioco l'all.Martelli veniva affrontato da un giocatore del Van Goof "che gli impediva provocatoriamente il passaggio, alla richiesta del Martelli di poter passare, in tutta risposta il giocatore gli sferrava un pugno al volto che il Martelli riusciva parzialmente a schivare, mentre schivava il colpo infertogli un altro giocatore del Van Goof, di cui il Martelli non si avvedeva, gli si scagliava in corsa alle spalle. A causa del violento impatto il Martelli veniva sbalzato a circa tre metri, rimanendo a terra privo di conoscenza. Sul posto veniva chiamata una autoambulanza; i medici verificate le condizioni del Martelli, lo trasportavano presso il pronto soccorso dell'Ospedale. Dopo gli accertamenti effettuati veniva disposto il ricovero per lesioni gravi". Creatosi un certo parapiglia tra i giocatori, veniva fatto entrare nel recinto spogliatoi un sottufficiale dei Carabinieri, pronto a rendere formale testimonianza della non invasione. Il direttore di gara dichiarava di aver visto tutto. "Si ribadisce con forza che nessuno, dicasi nessuno, che non fosse autorizzato ha avuto accesso al recinto di gioco". "Pertanto riteniamo che nelle decisioni assunte dal G.S. vi sia assoluta sproporzione nel punire entrambe le società con assoluta equità, non distinguendo e mancando di marcare la differente responsabilità che si configura nelle società che si rendono responsabili di atti gravissimi di suoi tesserati, ancorché non riconosciuti dal direttore di gara, e che sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi". Chiede la vittoria a tavolino della gara, che venga revocata l'ammenda e la revoca delle inibizioni a carico dei due dirigenti. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la ripetizione della gara non può essere presa in esame in quanto non risulta esserne stata inviata copia alla controparte né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che la parte del ricorso riguardante la inibizione al 3.4.2003 dei dir.add.ord.sost.BALBONI LINO e TOSELLI GUERRINO non può ugualmente essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S essendo la durata dell’inibizione inferire ad un mese; conseguentemente anche detta parte del ricorso viene dichiarata inammissibile ; - per quanto riguarda invece la doglianza nei confronti dell’ammenda di € 250,00 inflitta per le intemperanze dei propri sostenitori, la Commissione rileva che dagli atti ufficiali di gara risulta in modo chiaro e dettagliato come un certo numero di detti sostenitori siano entrati nel terreno di giuoco quando la gara era ancora in corso e abbiano altresì tentato di fare ingresso nel recinto degli spogliatoi, come abbiano a più riprese e anche dopo il termine della partita rivolto all’Arbitro epiteti offensivi e minacciosi; per questi motivi si ritiene del tutto giustificata e congrua nell’ammontare l’ammenda inflitta alla società Sala Bolognese di cui si respinge anche questa parte di ricorso confermando la decisione del Giudice Sportivo ; - non essendo stato il ricorso accolto in alcuna delle proprie parti, per i motivi sopra indicati, si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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