COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF avverso ammenda di € 250 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003 gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF
avverso ammenda di € 250
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.3.2003
gara SALA BOLOGNESE-ATLETICO VAN GOOF del 23.2.2003
L'ATLETICO VAN GOOF, del quale è stato sentito , ricorre avverso il sopra riportato
provvedimento "in quanto l'arbitro ha dichiarato, da quanto si evince dalla succitata delibera, di non aver
identificato nessuno dei due tesserati che si picchiavano, avendo riconosciuto che uno dei due contendenti
aveva i colori sociali dell'Atletico Van Goof, ma l'altro contendente è totalmente non identificato.Quindi
l'affermazione del G.S. è una affermazione errata e non sostenuta dalle prove documentali rappresentate dai
rapporti arbitrali. L'arbitro infatti non può avere assistito all'inizio del diverbio in quanto la gara era in corso
regolarmente. Pertanto l'affermazione usava violenza nei confronti dell'allenatore dell soc.Sala Bolognese è
frutto di una pura deduzione del G.S., che non trova riscontro della descrizione dei fatti così come riportati nel
rapporto arbitrale. Si chiede pertanto che tale frase venga ufficialmente rettificata" e che venga annullata
l’ammenda inflitta di € 250,00.
La Commissione,
- letti gli atti ufficiali con particolare riferimento all’ampia e dettagliata descrizione dei fatti fornita
dal Direttore di Gara dalla quale si evince al di là di ogni ragionevole dubbio che un calciatore dell’Atletico Van
Goof, probabilmente allontanatosi dalla panchina o dal terreno di giuoco dopo essere stato sostituito, è stato
attivamente protagonista di un episodio di violenza che ha visto coinvolto pure l’allenatore della squadra
avversaria il quale ha subito serie conseguenze lesive ;
- considerato che l’Arbitro non è riuscito ad individuare detto calciatore dell’Atletico Van Goof che
dunque è rimasto sconosciuto ;
- ritenuto per quanto sopra premesso che la fattispecie in esame integri un’ipotesi di
responsabilità oggettiva della società a cui apparteneva il calciatore non identificato coinvolto nel episodio di
violenza descritto dall’Arbitro ;
- ritenuto altresì che la ricorrente non abbia apportato elementi in qualche modo idonei a
smentire gli atti ufficiali che è bene ricordare costituiscono ai fini della disciplina sportiva fonte di prova
privilegiata ;
- per tutti questi motivi la Commissione respinge il ricorso e conferma la decisione del Giudice
Sportivo relativamente all’ammenda inflitta alla società Atletico Van Goof .
- Si dispone inoltre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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