COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF per presunta irregolarità gara ATLETICO VAN GOOF-CASALFIUMANESE del 2.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA ATLETICO VAN GOOF
per presunta irregolarità
gara ATLETICO VAN GOOF-CASALFIUMANESE del 2.3.2003
L'ATLETICO VAN GOOF eccepisce irregolarità in ordine alla gara di cui all'oggetto per non avere
potuto schierare in campo la migliore formazione, in quanto alla stessa non ha potuto prendere parte il
calciatore Morini Paolo, capitano della squadra, perché sospeso immotivatamente dal G.S. in via cautelare, con
un provvedimento non previsto dalle norme di Giustizia Sportiva. Tant'è che il G.S. investito del riesame in sede
di opposizione presentato dall'Atletico Van Goof in data 28.2.2003, ha reintegrato il giocatore con effetto
immediato nella società.In particolare il giocatore Morini Paolo è elemento rappresentativo e di notevole
importanza nell'economia della squadra. Inoltre, per la regolarità del Campionato, non abbiamo potuto
schierare il giocatore in una partita particolarmente importante per le zone alte della classifica, alla quale sono
interessate numerose altre squadre". "Ritenendoci fortemente danneggiati da tale provvedimento, che non ci
ha permesso di schierare la nostra migliore formazione in un incontro particolarmente importante, chiediamo la
ripetizione della gara".
La commissione,
- lette le motivazioni addotte dalla reclamante a sostegno del proprio ricorso ;
- visti gli atti ufficiali relativi alla gara oggetto d’impugnazione ;
- ritenuto che non sussista alcun nesso di causalità diretto ed immediato tra il provvedimento
del Giudice Sportivo, per quanto successivamente revocato, che ha sospeso in via cautelare il calciatore Morini
capitano dell’Atletico Van Goof e la regolarità della gara a cui lo stesso calciatore non ha potuto partecipare in
quanto colpito da detto provvedimento di sospensione cautelare;
- rilevato che dagli atti ufficiali di gara non risulta nulla che possa aver inficiato la regolarità della
stessa ;
- per questi motivi, respinge il ricorso della società Atletico Van Goof confermando il risultato
conseguito sul campo .
- Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata
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