COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35bis del 04/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc.ASCHIERI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.3.2003 gara AURORA-BETTOLA del 16.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35bis del 04/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc.ASCHIERI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.3.2003 gara AURORA-BETTOLA del 16.3.2003 L'U.S.AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.ASCHIERI "a seguito di una segnatura di una rete, ai più apparsa irregolare perché viziata da una violenta spinta di un attaccante avversario ad un ns.difensore, protestava vivacemente sia con l'arbitro che con gli avversari. Veniva raggiunto da uno sputo, al quale reagiva con uno spintone ad un avversario. Per tale ragione ritiene esagerata la sanzione e chiede una congrua riduzione". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.ASCHIERI, portiere, a gioco fermo faceva una corsa di circa 20 metri per andare a colpire alla nuca un avversario, con entrambe le mani, spingendolo più volte e rivolgendogli offese, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ASCHIERI LUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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