COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI MASSIMO e inibizione all’8.5.2003 dir.acc.uff.ANGELINI NOVARO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara REAL RISERBA-FONTANELLE del 6.4.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE
avverso squalifica per 4 giornate calc.NANNI MASSIMO e inibizione all'8.5.2003
dir.acc.uff.ANGELINI NOVARO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003
gara REAL RISERBA-FONTANELLE del 6.4.2003
La POL.FONTANELLE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il
calc.NANNI "veniva ammonito dopo soli 4/5 minuti dall'inizio della partita per non aver tolto la fede nuziale:
questa ammonizione ha innervosito il giocatore fino alla seconda giusta ammonizione per gioco scorretto. Il
Direttore estratto il cartellino rosso espelleva il NANNI proferendo una frase scurrile. Vero, a fine gara il NANNI
esternava la propria rabbia, però lontano dal Direttore di gara"; 2) il dirigente ANGELINI protestava per
l'annullamento di una rete e l'arbitro lo allontanava, con modo arrogante. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante il dir.acc.uff.ANGELINI, ai sensi dell'art.41
comma 3 lett.b) non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile e,
conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, escludendo dianzi tutto di aver rivolto al calc.NANNI frasi scurrili,
integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc.NANNI per doppia
ammonizione ( la prima all'8° del primo tempo per proteste, dopo che, qualche minuto prima era stato invitato a
togliersi la fede, un braccialetto ed una catena che aveva al collo, e la seconda al 23° del secondo tempo
ancora per plateali proteste). Dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso, il calc.NANNI rivolgeva
all'arbitro frasi offensive, reiterate mentre si allontanava dal terreno di gioco, sollecitato da suoi compagni di
squadra e al termine della gara attendeva l'arbitro nella zona degli spogliatoi e gli indirizzava ripetute frasi
offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.NANNI
MASSIMILIANO, ferma la inibizione all'8.5.2003 del dir.acc.uff. ANGELINI NOVARO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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