COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO per presunta irregolarità gara BAGNACAVALLO-RONCOVISBEFIO del 27.4.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO per presunta irregolarità gara BAGNACAVALLO-RONCOVISBEFIO del 27.4.2003 L'A.C.BAGNACAVALLO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell'A.C.RONCOVISBEFIO, il calc.GENITO DANIELE, "pur essendo squalificato come da C.U. n. 37 del 17.4.2003". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 37 del C.R.E.R. datato 17.4.2003, fra i giocatori non espulsi, il calc.GENITO DANIELE risulta squalificato per una giornata di gara (IV^ ammonizione); - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.GENITO DANIELE ha partecipato, nelle file dell'A.C.RONCOVISBEFIO, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : BAGNACAVALLO 1 - RONCOVISBEFIO 1) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.C.RONCOVISBEFIO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara BAGNACAVALLO - RONCOVISBEFIO del 27.4.2003 ed al calc.GENITO DANIELE 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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