COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTICELLA IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CANDINI ANDREA e per 4 giornate calc.CAMPANA ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 9 del 27.9.2001 ; gara PONTICELLA IDICE-LAME ANCORA del 23.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTICELLA IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CANDINI ANDREA e per 4 giornate calc.CAMPANA ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 9 del 27.9.2001 ; gara PONTICELLA IDICE-LAME ANCORA del 23.9.2001. L'A.S.PONTICELLA IDICE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti indicati in epigrafe sostenendo che : 1) il calc.CANDINI si è avvicinato all'arbitro per chiarire un episodio "senza proferire alcuna minaccia allo stesso, come può confermare il capitano Toscano Michele e Campana Antonio, presenti all'accaduto" ; 2) il calc.CAMPANA, che non ha rivolto minacce all'arbitro, non era presente quanto il direttore di gara si apprestava a lasciare l'impianto sportivo. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che, a fine gara : 1) il calc.CANDINI gli rivolgeva ripetute frasi minacciose ; 2) il calc.CAMPANA gli rivolgeva frasi offensive e, mentre si allontanava, scorgeva lo stesso calciatore che alzava un braccio al cielo ; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.CAMPANA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.CAMPANA ANTONIO e di confermare la squalifica per 3 giornate del calc.CANDINI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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