COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc.GIRIBUOLA EMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 10 del 27.9.2001. gara TRESIGALLESE-MESOLA del 23.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc.GIRIBUOLA EMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 10 del 27.9.2001. gara TRESIGALLESE-MESOLA del 23.9.2001. Il MESOLA F.C. ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe facendo presente che "il calc.GIRIBUOLA EMILIANO ha saltato di testa per colpire il pallone, forse tenendo le braccia un po' allargate nel tentativo di ostacolare in maniera normale l'arrivo del difensore del Tresigallo, anche a ragione di un certo timore fisico per la statura diversa tra i due giocatori. Infatti il difensore del Tresigallo è almeno 20 cm. più ; alto del nostro giocatore. Nell'impatto forse con il braccio, il difensore si è spostato ed è andato a sbattere con il viso sulla nuca del nostro giocatore procurandosi una fortissima contusione al setto nasale con perdita di sangue". Ritiene che l'arbitro abbia considerato intenzionale un gesto che non poteva esserlo e chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.GIRIBUOLA, nel contendere il pallone ad un calciatore avversario, colpiva lo stesso intenzionalmente con una violenta gomitata in pieno viso, causandogli una abbondante fuoriuscita di sangue dal naso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.GIRIBUOLA EMILIANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it