COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REDA avverso squalifica al 28.2.2002 calc.LAMBIASE DANILO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 10 del 27.9.2001 ; gara LONGASTRINO-REDA del 23.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REDA avverso squalifica al 28.2.2002 calc.LAMBIASE DANILO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 10 del 27.9.2001 ; gara LONGASTRINO-REDA del 23.9.2001. L'U.S.REDA ricorre avverso il provvedimento indicato in oggetto ritenendo "che al nostra atleta possano essere concesse le attenuanti che si merita una persona che negli anni ha dimostrato una serietà e retta moralità tale da non essere mai incorso in squalifiche per comportamento non corretto ; ciò ci consente di affermare come il gesto del nostro atleta sia più da classificare come un gesto maldestro, scevro dall' ;intenzionalità di offendere l'arbitro nel modo in cui si intuisce dalla lettura delle motivazioni del giudice". Chiede la riduzione della sanzione al 30.11.2001. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a fine gara, il calc.LAMBIASE, avvicinatosi all'arbitro, da una distanza di circa mezzo metro, gli indirizzava uno sputo, che lo raggiungeva alla mano destra ed a parte dell'avambraccio, rivolgendogli nel contempo una frase offensiva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.2.2002 del calc.LAMBIASE DANILO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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