COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C. avverso perdita gara e squalifica al 30.6.2003 calc.BELLINI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 13.12.2001 ; gara SANGIOVANNESE-MESOLA del 9.12.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C.
avverso perdita gara e squalifica al 30.6.2003 calc.BELLINI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 13.12.2001 ;
gara SANGIOVANNESE-MESOLA del 9.12.2001.
Il F.C.MESOLA ricorre avverso i sopra citati provvedimenti mettendo in evidenza che "all'atto dell'assegnazione del calcio di rigore in favore della squadra di casa(Sangiovannese), il capitano BELLINI protestava vivacemente, forse in modo eccessivo allungando le mani per allontanare il D.g ., tale gesto impauriva il D.g. che nel ritrarsi cadeva a terra, senza nessuna conseguenza, si rialzava ed immediatamente allontanava dal campo il giocatore.
Il giocatore, continuando a protestare, si toglieva la maglia e si dirigeva verso gli spogliatoi, senza che nessun altro giocatore si avvicinasse all' arbitro, anzi tutti i giocatori in campo si adoperavano perché la partita potesse riprendere immediatamente senza ulteriori discussioni". Non comprende perché la partita sia stato sospesa "non essendoci assolutamente situazione di aggressioni, di pericolo, ma solo un momentaneo stato di ansia dell'arbitro. Solo questo atteggiamento può giustificare un simile provvedimento. Si ritiene quindi ingiustificato ed eccessivo il provvedimento preso e si richiede un riesame della sanzione presa nei confronti del giocatore BELLINI e, soprattutto, l'annullamento del risultato della gara, in quanto non andava sospesa, ma ultimata in quanto non esistevano condizioni di pericolo, ma solo di ansia".
Controdeduce la S.P.SANGIOVANNESE, dimostrando stupore per il ricorso del MESOLA F.C. perché "un reclamo corretto avrebbe dovuto chiedere clemenza per il ragazzo giovane che probabilmente aveva avuto un attimo di smarrimento, ma soprattutto la non ripetizione di una gara che il MESOLA, a dodici minuti dalla fine, perdeva 1 a 0 più il rigore concesso".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali ;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della S.P.Sangiovannese, il calc.BELLINI, capitano del MESOLA F.C., gli rivolgeva una frase offensiva e, mentre stava con il braccio alzato con il cartellino rosso in mano per decretarne l' espulsione, lo stesso lo spingeva a due mani, con forza al petto, senza procurargli dolore e senza alcun danno fisico, facendolo comunque cadere a terra in quanto sorpreso da tale gesto; ciò che lo induceva a sospendere la gara. Subito dopo l'atto il calc.Sarpedonti, che si era tolta la maglia, veniva bloccato da suoi compagni di squadra ed allontanato, mentre indirizzava all'arbitro frasi offensive ;
- valutato che il citato episodio di intemperanza non ebbe effetti menomanti sull'arbitro e che, in pratica fu un fatto isolato, non contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, posto che nella congiuntura non si era venuto a creare uno stato di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell'incontro ;
- ritenuto, inoltre, che il deprecabile comportamento messo in atto dal calc.BELLINI possa essere punito con una sanzione meno afflittiva,
d e l i b e r a
- di : 1) annullare la sanzione sportiva a carico del MESOLA F.C. della perdita per 0-2 della gara SANGIOVANNESE-MESOLA del 9.12.2001, disponendone la ripetizione a cura del C.P. di Ferrara ; 2) ridurre al 31.1.2003 la squalifica del calc.BELLINI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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