COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.OLIMPIC VILLAGGIO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 22.11.2001 ; gara OLIMPIC VILLAGGIO- RAVARINO del 4.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.OLIMPIC VILLAGGIO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 22.11.2001 ; gara OLIMPIC VILLAGGIO- RAVARINO del 4.11.2001. Il reclamo proposto dall'U.S.OLIMPIC VILLAGGIO non può essere preso in esame per la inosservanza delle norme procedurali di cui all'art. 29 comma 5 del C.G.S., che stabilisce che "copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all' ;eventuale controparte" : infatti, mentre il ricorso è stato inoltrato a questa C.D. in data 29.11.2001, la raccomandata alla controparte è stata inviata in data 21.12.2001, dopo che, con richiesta del 6.12.2001 questa C.D. aveva chiesto l'invio della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte. Pertanto, la Commissione, visto il comma 9 del citato art.29 del C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso dell'U.S.OLIMPIC VILLAGGIO e dispone per l'addebitamento della tassa, non versata.
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