COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASTELLETTESE avverso squalifica per 6 giornate calc.BEDONNI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; gara ATLETICO BORGO-CASTELLETTESE del 23.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASTELLETTESE avverso squalifica per 6 giornate calc.BEDONNI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; gara ATLETICO BORGO-CASTELLETTESE del 23.1.2002. La POL.CASTELLETTESE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato significando che "nella confusione generale, derivata da diverse interpretazioni di episodi di gioco, il BEDONNI LUCA si è trovato, purtroppo, col petto ed a braccia aperte, contatto con l'arbitro, senza che ciò rappresentasse alcun comportamento violento e lesivo dell' incolomutà dello stesso, nella intenzione ed al solo scopo di farsi capire e capire il perché di una espulsione da lui ritenuta ingiusta ed affettata". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.BEDONNI, dopo l'espulsione di un suo compagno di squadra, gli arrivava di fronte e lo spingeva con le mani al petto, facendolo indietreggiare di circa 1 metro, rivolgendogli nel contempo frasi offensive, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.BEDONNI LUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it