COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.VIRTUS CARPI avverso squalifica al 20.3.2002 all.RILLO TIZIANO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 28 del 21.2.2002 gara FOSSOLESE-VIRTUS CARPI del 13.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.VIRTUS CARPI avverso squalifica al 20.3.2002 all.RILLO TIZIANO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 28 del 21.2.2002 gara FOSSOLESE-VIRTUS CARPI del 13.2.2002 Il reclamo dal G.S.VIRTUS CARPI non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese"). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal G.S.VIRTUS CARPI e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it