COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FRATTA TERME Avverso squalifica al 31.10.2002 calc.BUCCI GABRIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 28.2.2002 gara FRATTA TERME-POL.CERVIA 2000 del 24.2.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FRATTA TERME
Avverso squalifica al 31.10.2002 calc.BUCCI GABRIELE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 28.2.2002
gara FRATTA TERME-POL.CERVIA 2000 del 24.2.2002
L'A.C.FRATTA TERME, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra riportato provvedimento mettendo in evidenza che il calc.BUCCI(portiere) "dopo aver bloccato la palla, elevandosi dal terreno di gioco, si è, con normale gesto, protetto dall'avversario che lo contrastava, alzando il ginocchio, provocando, senza intenzionalità, un fallo sull'avversario stesso. L'espulsione decisa dal direttore di gara, ritenuta ingiusta dal giocatore, provocava una reazione dello stesso che, nel chiedere la motivazione di tale provvedimento in modo concitato, lo urtava involontariamente". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha ribadito che il calc.BUCCI : 1) nell'effettuare una parata, colpiva volontariamente con un violento calcio, a gamba tesa con i tacchetti protesi in avanti che lasciavano evidenti segni sulla parte raggiunta, un giocatore avversario che cadeva a terra; 2) dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, avvicinatosi all'arbitro, che era a non più di due metri dall'accaduto, postagli una mano sul viso, la stringeva, venendo poi allontanato a forza da suoi compagni di squadra; 3) che nel contempo rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose;
- ritenuta incongrua la sanzione assunta in primo grado ;
- visto l'art. 32 comma 3 del nuovo C.G.S. ,
d e l i b e r a
- di squalificare sino al 28.2.2003 il calc.BUCCI GABRIELE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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