COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 23/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIANCHI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 40 del 2.5.2002 gara BERRA-COPPARESE del 28.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 23/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIANCHI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 40 del 2.5.2002 gara BERRA-COPPARESE del 28.4.2002 L'U.P.COPPARESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che " il giocatore BIANCHI non ha rivolto offese all'arbitro e non ha assolutamente appoggiato le mani sul petto dello stesso, spingendo. Lo stesso BIANCHI ha apostrofato l'arbitro di disonestà per la condotta dello stesso non sul singolo episodio, ma sul comportamento avuto per l'intera partita". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, dopo una sua decisione tecnica, il calc.BIANCHI gli rivolgeva una frase offensiva e , dopo la comunicazione del conseguente provvedimento di espulsione, lo spingeva con entrambe le mani al petto, accompagnando il gesto con reiterate offese; - valutato che la condotta tenuta dal calc.BIANCHI debba essere punita con una sanzione più adeguata al comportamento messo in atto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso e di aumentare a 8 le giornate di squalifica del calc.BIANCHI DAVIDE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it