COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S.ERMETE avverso regolarità gare SANVITESE-RIVAZZURRA del 16.9.2001 e RIMINI UNITED-RIVAZZURRA del 30.9.2001

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S.ERMETE avverso regolarità gare SANVITESE-RIVAZZURRA del 16.9.2001 e RIMINI UNITED-RIVAZZURRA del 30.9.2001 Il reclamo di cui all'oggetto non può essere preso in esame, in osservanza dell'art.29 del C.G.S., comma 1("Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso") e comma 2("Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato") in quanto l'A.C.S.ERMETE non ha preso parte alle gare sopra indicate. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'A.C.S.ERMETE e dispone per l'addebito della tassa, non versata, facendo inoltre osservare che risultano anche ampiamente scaduti i termini di cui all'art.42 comma 3 dello stesso C.G.S.(I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla C.D. nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa).
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