COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 21/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAVINA MATTEO-tess.A.R.S.RIOLO TERME avverso squalifica sino al 28.2.2003 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2002 gara LONGASTRINO-RIOLO TERME del 20.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°17 del 21/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAVINA MATTEO-tess.A.R.S.RIOLO TERME
avverso squalifica sino al 28.2.2003
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2002
gara LONGASTRINO-RIOLO TERME del 20.10.2002
Il calc.CAVINA MATTEO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il provvedimento di cui in
epigrafe dichiarando che dopo aver subito un fallo che portava alla segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria rincorreva l'arbitro e "una volta raggiuntolo gli ho fatto notare che nell'occasione della segnatura, su di me
sono stati commessi due interventi irregolari sui quali sarebbe dovuto intervenire fischiando punizione a mio favore". "Io
non ho spinto con violenza l'arbitro, ma è più corretto dire che l'ho stoppato con un braccio non appena l'ho raggiunto" ed
ho protestato vivacemente. "Consapevole di essermi comportato in maniera brusca e non violenta, ritengo di esser stato
punito in maniera eccessiva".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che, mentre stava raggiungendo il centro del campo per la ripresa del gioco, si voltava ed il calc.CAVINA,
sopraggiungendo, di fronte, lo spingeva con le mani al petto, in modo non violento, indirizzandogli nel contempo una
frase offensiva, venendo conseguentemente espulso;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.CAVINA possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.1.2003 la squalifica del calc.CAVINA MATTEO.
Dispone per la restituzione della tassa versata.
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