COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.ZOLA AIRONE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 14.11.2002 gara ZOLA AIRONE-SAN MARTINO IN ARGINE del 3.11.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.ZOLA AIRONE
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 14.11.2002
gara ZOLA AIRONE-SAN MARTINO IN ARGINE del 3.11.2002
L'A.S.ZOLA AIRONE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando che si sia
trattato di un errore arbitrale, bensì di una irregolarità commessa dall'A.S.SAN MARTINO IN ARGINE che,
dopo avere utilizzato il sig.Teobaldi Gilberto quale assistente di parte, come tale indicato in distinta, ha poi
schierato in campo la stessa persona, inserita in distinta anche come giocatore di riserva, in sostituzione di
altro calciatore. "L'arbitro non ha autorizzato il San Martino in Argine ad inserire in distinta il
giocatore/assistente di parte, ma si è limitato a prendere atto della decisione irrevocabile ed autonoma della
società San Martino stessa, demandando eventuali provvedimenti alla giustizia sportiva". Esclude quindi che
l'arbitro, avendo accettato la distinta con il doppio inserimento del sig.Teobaldi e, poi, dato inizio alla gara, sia
incorso, come deciso in primo grado, in un "palese errore tecnico" e chiede l'applicazione a carico
dell'A.S.SAN MARTINO IN ARGINE, unica responsabile dell'irregolarità verificatasi, dell'art.7 comma 1 del
C.G.S.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha precisato che sin dalla consegna delle distinte aveva sollevato dubbi sulla regolarità della posizione del
calc.TEOBALDI, che aveva la doppia funzione di assistente e di calciatore di riserva e che l'A.S.SAN
MARTINO IN ARGINE aveva insistito per due volte perché la distinta venisse accettata così come era stata
predisposta;
- valutato che nell'occasione l'arbitro non ha commesso alcun errore tecnico;
- accertato che il calc.TEOBALDI GILBERTO ha iniziato la gara quale assistente di parte ,
mentre dal 20° del secondo tempo è stato schierato in campo dall'A.S.SAN MARTINO IN ARGINE in
sostituzione di altro suo calciatore;
- ritenuto che l'A.S.SAN MARTINO IN ARGINE non si sia attenuta all'osservanza della
Regola 6 del gioco del calcio-Decisioni della F.I.G.C-Assistente di parte dell'arbitro comma 4 che stabilisce
"che un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara,
partecipare al gioco come calciatore.Per contro un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere
incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso";
- visto l'art. 12 comma 5 lett.b) del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all'A.S.SAN MARTINO IN ARGINE, la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio maturato sul campo : ZOLA AIRONE 5 - SAN MARTINO IN ARGINE 2.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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