COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BAZZANESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 24.10.2002 gara FUNO-BAZZANESE del 13.10.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BAZZANESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 24.10.2002 gara FUNO-BAZZANESE del 13.10.2002 Il reclamo di cui all'oggetto, dichiarato inammissibile per carenze amministrative con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 16 del 14.11.2002, viene ora esaminato a seguito di pronuncia della C.A.F. datata 9.12.2002 pubblicata sul C.U.n.17/C, che ha riconosciuto la insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti, ex art.33 comma 5 del C.G.S., alla C.D. del C.R.E.R. per l'esame di merito. L'U.S.BAZZANESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che "la data di nascita del calc.Luppi Roberto, segnalata nella lista formazione della Bazzanese è stata erroneamente scritta 1973, al posto della corretta data 1983". Chiede il ripristino del risultato ottenuto sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che il calc.LUPPI ROBERTO, erroneamente indicato nella distinta dell'U.S.Bazzanese come nato il 28.02.1973, risulta invece nato il 28.02.1983; - ritenuto, pertanto che nel corso della gara in questione, anche dopo la sostituzione del calc.Mercurio, nato 1982, nelle file dell'U.S.BAZZANESE, sia stato comunque sempre presente il calc.LUPPI, nato 1983 e che, conseguentemente, non vi siano state, da parte dell'U.S.BAZZANESE, violazioni delle norme di utilizzo di giovani calciatori nato dall'1.1.1982, d e l i b e r a - 1) di accogliere il reclamo proposto dall'U.S.BAZZANESE, ripristinando il risultato acquisito sul campo : FUNO 2 - BAZZANESE 3; 2) di infliggere all'U.S.BAZZANESE una ammenda di € 50 per errata compilazione della distinta giocatori. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it