COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANVITESE avverso squalifica per 5 giornate calc.FRISONI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 25 del 27.12.2002 gara SANVITESE-OLYMPIA SECCHIANO del 22.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANVITESE avverso squalifica per 5 giornate calc.FRISONI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 25 del 27.12.2002 gara SANVITESE-OLYMPIA SECCHIANO del 22.12.2002 L'A.C.SANVITESE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento, pur consapevole che il calc.FRISONI si sia reso protagonista di un comportamento non corretto nei confronti dell'arbitro e che, quindi, debba essere sanzionato con un provvedimento disciplinare. Considerato che lo stesso calciatore ha sempre mantenuto, nel corso del suo passato calcistico, un comportamento corretto ed esemplare e che "anche se non giustificato, la tensione, l'agonismo e la passione calcistica possano alterare o modificare lo stato d’animo dei giocatori", chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si evince che il calc.FRISONI, espulso per offese all'arbitro, mentre questi stava annotando il provvedimento, lo colpiva con una violenta manata che faceva cadere a terra il taccuino e, mentre si allontanava dal terreno di gioco, proferiva ancora frasi offensive nei confronti del direttore di gara , d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.C.SANVITESE, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.FRISONI DANIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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