COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA GRIZZANA F.C. 1996 avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 13.2.2003 gara VERGATO 98-GRIZZANA 1996 del 5.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA GRIZZANA F.C. 1996 avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 13.2.2003 gara VERGATO 98-GRIZZANA 1996 del 5.2.2003 Il GRIZZANA F.C.1996, del quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che : 1) l'ordinanza del Comune di Vergato è stata emessa solo nella tarda mattinata del giorno stesso della partita che, ovviamente, non era stata inviata dalla F.I.G.C.; 2) l'arbitro non è stato messo in grado di verificare la praticabilità del terreno di gioco; 3) il fatto che l'arbitro non abbia potuto verificare le condizioni del campo di gara rappresenta una chiara mancanza della società ospitante "e quindi conseguentemente responsabilità riguardo l'impedimento della regolare effettuazione della gara, come indica per tutti il C.G.S.". Chiede l'applicazione a carico del VERGATO 98 della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - pur consapevole che le società ospitanti debbono avere la disponibilità di un campo di gioco, senza restrizioni o condizionamenti di terzi e che l'esclusivo giudizio sull'impraticabilità del campo è riservato all'arbitro; - valutato che non appare opportuno addebitare la mancata disputa di una gara per un atto dispositivo dell'Ente proprietario del terreno di gioco, emanato, come anche riconosciuto dalla stessa reclamante, nel giorno stesso fissato per la disputa dell'incontro per cui la S.S.VERGATO 98 è stata posta nella impossibilità di provvedere a reperire un diverso campo di gioco; - considerato altresì che l'arbitro non è stato messo in grado di accertare le condizioni del campo di gioco per una circostanza non dipendente dalla volontà della società ospitante, d e l i b e r a - di respingere il ricorso del GRIZZANA F.C. 1996, confermando la decisione assunta in primo grado della ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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