COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN BENEDETTO V.S. avverso inibizione al 10.5.2003 mass.SANTONI NEVIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 13.3.2003 gara S.BENEDETTO V.S.-AMADOTORI PIOPPE del 9.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN BENEDETTO V.S.
avverso inibizione al 10.5.2003 mass.SANTONI NEVIO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 13.3.2003
gara S.BENEDETTO V.S.-AMADOTORI PIOPPE del 9.3.2003
L'A.C. SAN BENEDETTO V.S. ricorre avverso il provvedimento sopra riportato dichiarando che
il mass.SINTONI "è intervenuto per sedare un accenno di rissa tra due giocatori e si è trovato a un certo punto
contro un giocatore di riserva della squadra avversaria che lo ha spintonato e quindi il SINTONI non ha fatto
che difendersi, cercando di allontanarsi dopo aver scostato dalla sua persona tale giocatore(in maniera tra
l'altro molto blanda)". "Come spesso purtroppo accade l'arbitro ha visto solo quest'ultima fase e le
conseguenze sono state quelle indicate, ma che non corrispondono affatto alla verità delle cose". Chiede una
riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l'A.C.SAN BENEDETTO V.S., che aveva fatto richiesta di audizione ed era
stata tempestivamente invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario
ha precisato che, mentre stava annotando l'espulsione di un calciatore del SAN BENEDETTO, si avvedeva
che il calc.BREDA ed il massaggiatore del SAN BENEDETTO, alzatisi dalla panchina, stavano spintonandosi
reciprocamente;
- ritenuto che il comportamento del mass.SINTONI possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.4.2003 l'inibizione del mass.SINTONI NEVIO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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