COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.DON MONARI avverso squalifica al 30.10.2004 calc.LUPPI ALESSANDRO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 27 del 20.2.2003 gara PGS SMILE – DON MONARI del 16.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.DON MONARI
avverso squalifica al 30.10.2004 calc.LUPPI ALESSANDRO e perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 27 del 20.2.2003
gara PGS SMILE - DON MONARI del 16.2.2003
L'U.S.DON MONARI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra riportati
provvedimenti sostenendo che : 1) non vi è stato da parte del calc.LUPPI alcun gesto di violenza nei confronti
dell'arbitro. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione del giocatore, presumibilmente per una
frase che l'arbitro, da una distanza di circa 30 metri, avrebbe udito riconducendola alla voce dello stesso
LUPPI, si è creata una certa ressa attorno al direttore di gara e, pur escludendo che l'arbitro sia stato colpito
da una manata al volto capace di produrre dolore "è invece possibile che in quelle fasi concitate il corpo
dell'arbitro possa essere stato sfiorato, inducendo nello stesso gesti incontrollati di reazione nervosa e
sensazioni poi difficilmente ricostruibili e descrivibili da parte di una persona molto giovane e inesperta; 2) non
vi era alcun motivo per sospendere la gara. Il calc.LUPPI "in maniera sempre più concitata, ha chiesto
all'arbitro spiegazioni circa la sua espulsione, continuando a ripetere che nella circostanza egli non aveva
detto nulla in assoluto. Il suo atteggiamento è diventato sempre più minaccioso e offensivo, sino a quando lo
stesso è stato accompagnato da altri calciatori verso l'uscita. LUPPI è poi tornato sui propri passi, riprendendo
ad offendere il direttore di gara, sempre trattenuto da altri calciatori, ma anche quando è riuscito ad
avvicinarsi, nonostante venisse appunto trattenuto, non ha mai colpito al viso il direttore di gara". L'arbitro ha
poi, inspiegabilmente sospeso la gara, forse indetto a ciò da gesti che gli venivano fatti da fuori campo da una
persona, che poi si è rivelata essere il padre, ex arbitro, senza dare alcuna comunicazione alle squadre.
Richiamandosi ad analoghi casi accaduti in passato, chiede la ripetizione della gara ed una riduzione della
squalifica a carico del calc.LUPPI.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ha
ribadito : 1) di avere deciso la espulsione del calc.LUPPI per ripetute offese rivoltegli; 2) che alla
comunicazione del provvedimento il calc.LUPPI lo investiva con reiterate offese e gravi manacce e che lo
stesso, benché trattenuto da suoi compagni, gli sferrava una forte manata che lo colpiva al volto,
procurandogli acuto dolore al naso e ad un labbro; 3) che avendo subito questo grave atto di violenza non si
sentiva più in grado di continuare a dirigere la gara, e così decideva di sospenderla, emettendo il triplice
fischio; 4) il calc.LUPPI cercava ancora di avvicinarglisi, ma veniva ancora trattenuto;
- non essendo emersi dalla istruita istruttoria fatti od avvenimenti tali da modificare il giudizio
espresso in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'U.S.DON MONARI, confermando in toto i provvedimenti
impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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