COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO avverso squalifica per 3 giornate calc.CLO’ LUCA, PRANDI ENRICO e BARTOLINI FABRIZIO, per 5 giornate calc.MEGLIOLI RICCARDO, al 20.9.2003 calc.SIMONINI LUCIO e al 20.5.2003 all.BARBOLINI ERMANNO; inibizione al 20.6.2003 dir.acc.uff.MANNI MARCELLO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 31 del 20.3.2003 gara LA FONTE-CITTADELLA del 9.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO
avverso squalifica per 3 giornate calc.CLO' LUCA, PRANDI ENRICO e BARTOLINI
FABRIZIO, per 5 giornate calc.MEGLIOLI RICCARDO, al 20.9.2003 calc.SIMONINI LUCIO e
al 20.5.2003 all.BARBOLINI ERMANNO; inibizione al 20.6.2003 dir.acc.uff.MANNI
MARCELLO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 31 del 20.3.2003
gara LA FONTE-CITTADELLA del 9.3.2003
La S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso
i provvedimenti sopra indicati sostenendo che : 1) i calc.MEGLIOLI, CLO', PRANDI e BARBOLINI "ammettono
di aver protestato nei confronti delle decisioni, ma senza offendere la rispettabilità dell'arbitro stesso, non
proferendo alcuna frase offensiva"; 2) il calc.SIMONINI "ha urtato l'arbitro nella concitazione delle esagerate
proteste per una decisione che non condivideva, ma non ha assolutamente proferito frasi ingiuriose nei
confronti del medesimo"; 3) l'all.BARBOLINI ha l'unico torto di aver tentato di calmare gli animi, senza proferire
alcunché all'arbitro; 4) il dir.acc.uff.MANNI, dopo l'espulsione del calc.SIMONINI, ha richiamato l'arbitro ad una
maggiore rigidità nella conduzione della partita, chè altrimenti avrebbe potuto finire male; l'arbitro ha forse
male interpretato la frase del dirigente, pensando ingiustamente di essere stato minacciato; 5) circa
l'ammenda per intemperanze dei sostenitori, asserisce che trattavasi di sei persone, di cui due ragazze
"pertanto appare quanto mai impensabile che un numero così esiguo possa aver creato tumulti sugli spalti".
Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario,
dal quale si rileva che : 1) a seguito di una decisione tecnica, il calc.SIMONINI, correva per circa trenta metri
verso l'arbitro, gli rivolgeva frasi offensive e lo spintonava con gran forza, con entrambe le mani, facendolo
arretrare per circa cinque metri, aggiungendo gravi frasi minacciose, venendo conseguentemente espulso; 2)
l'all.BARBOLINI, al termine del primo tempo, rivolgeva all'arbitro frasi offensive e gravemente minacciose; 3)
nello stesso frangente, il dir.acc.uff.MANNI offendeva e minacciava gravemente l'arbitro; 4) molti calciatori del
CITTADELLA si univano ai due predetti lanciando offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro che, sentendosi
particolarmente minacciato, raggiungeva sollecitamente lo spogliatoio, senza potere identificare in maniera
certa detti calciatori; 5)l'arbitro incaricava un dirigente della squadra locale di chiamare i carabinieri e solo
dopo circa mezz'ora, questi ritornava, informando che le forze dell'ordine non sarebbe arrivate, perché
occupate altrove; 6) l'arbitro cercava di portare a termine la gara e dava inizio al secondo tempo; 7) a circa
metà tempo, l'arbitro espelleva un calciatore del CITTADELLA che si trovava in panchina e gli aveva rivolto
frasi offensive, mentre l'assistente di parte del CITTADELLA abbandonava volontariamente il campo dopo
aver protestato con l'arbitro; 8) il calc.MEGLIOLI, correva verso l'arbitro e lo offendeva e minacciava; 9) il
calc.PRANDI, sempre del CITTADELLA, rivolgeva frasi offensive all'arbitro;10) il calc. CLO', trattenuto da
compagni, offendeva e minacciava l'arbitro; 11) il calc.BARBOLINI, capitano del CITTADELLA, si univa agli
altri, protestando ed offendendo l'arbitro; 12) dovendo espellere gli ultimi quattro citati calciatori del
CITTADELLA, sarebbe venuto meno il numero minimo per portare a termine la gara(era già stato espulso il
calc.Simonini), e l'arbitro decideva di terminare anticipatamente la gara, rientrando di corsa nello spogliatoio;
13) mentre passava sotto gli spalti, una ventina di sostenitori del CITTADELLA lo apostrofavano con offese e
gravi minacce;
- non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso della S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO, confermando in toto i
provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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