COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ROCCHIGIANA avverso squalifica per 4 giornate calc.PERADOTTO ANDREA ed al 31.12.2002 calc.SAVINI PIETRO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 10 del 2.10.2002 gara REAL DOVADOLA-ROCCHIGIANA del 28.9.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ROCCHIGIANA
avverso squalifica per 4 giornate calc.PERADOTTO ANDREA ed al 31.12.2002 calc.SAVINI PIETRO
delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 10 del 2.10.2002
gara REAL DOVADOLA-ROCCHIGIANA del 28.9.2002
L'U.S.ROCCHIGIANA ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti mettendo in evidenza che "all'inizio del
secondo tempo il n.11 della ROCCHIGIANA veniva ammonito e poi espulso per doppia ammonizione; non risultava a
nessuno che fosse stato ammonito", mentre era stato ammonito il n.11 della squadra avversaria "ma il direttore di gara non
ha voluto modificare l'accaduto e ciò ha portato alla reazione della squadra e dei dirigenti. In modo sbagliato, ma
parzialmente giustificato, dal nervosismo del giocatore SAVINI n.11". La Società ha già provveduto a biasimare il
comportamento dei tesserati colpiti dai provvedimenti, ma alla luce dei fatti, tenendo conto di un logico nervosismo per
l'ingiustizia subita, chiede la riduzione delle sopra indicate sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che :
1) il calc.SAVINI PIETRO, espulso per somma di ammonizioni, al momento della comunicazione del provvedimento,
avvicinatoglisi, gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva anche al viso; 2) il calc.PERADOTTO, all'invito a lasciare il
terreno di gioco per farsi soccorrere dal massaggiatore, gli rivolgeva una frase offensiva e, dopo la comunicazione del
provvedimento di espulsione, reiterava il comportamento indirizzandogli altra frase offensiva e scurrile,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.PERADOTTO ANDREA
ed al 31.12.2002 del calc.SAVINI PIETRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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