COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BRUNELLI MASSIMO-dir.acc.uff.POL.VILLAMARINA II avverso inibizione al 31.3.2003 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 23.10.2002 gara SAN MAURO MARE-VILLAMARINA del 19.19.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BRUNELLI MASSIMO-dir.acc.uff.POL.VILLAMARINA II avverso inibizione al 31.3.2003 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 23.10.2002 gara SAN MAURO MARE-VILLAMARINA del 19.19.2002 La POL.VILLAMARINA II ricorre avverso il provvedimento sopra indicato con ricorso sottoscritto dal sig.BRUNELLI che, risultando inibito non poteva sottoscriverlo in rappresentanza della società, ma solo personalmente e come tale viene esaminato. Il sig.BRUNELLI, che è stato anche sentito personalmente, "pur ammettendo di aver reagito a parole nei confronti del direttore di gara, peraltro in seguito ad alcune sue decisioni inspiegabili, nega assolutamente di averlo preso per le braccia". "Afferma inoltre di essersi recato negli spogliatoi dell'arbitro, a fine partita, soltanto per richiedere i documenti dei calciatori ed alcune legittime delucidazioni in merito alle decisioni suddette, senza offenderlo e minacciarlo in alcun modo". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che, dopo la comunicazione del provvedimento di allontanamento per offese rivoltegli, il dir.acc.uff.BRUNELLI gli si avvicinava protestando e gli metteva le mani sulle braccia, in maniera non violenta, mentre era trattenuto da un giocatore; successivamente, lo stesso dirigente, entrato nello spogliatoio dell'arbitro, chiedeva insistentemente chiarimenti su decisioni assunte in corso di partita, criticandone ironicamente l'operato; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.BRUNELLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2003 l'inibizione del dir.acc.uff.BRUNELLI MASSIMO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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