COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA AUDAX FORLIVESE Avverso squalifica di 3 giornate al calciatore Enrico BOTTERO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2002 gara Real Dovadola – Audax Forlivese del 16.11.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA AUDAX FORLIVESE
Avverso squalifica di 3 giornate al calciatore Enrico BOTTERO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2002
gara Real Dovadola - Audax Forlivese del 16.11.2002
La società Audax Forlivese ricorre contro il sopracitato provvedimento sanzionatorio ritenendolo eccessivo
rispetto a quanto effettivamente commesso dal proprio calciatore il quale, seduto in panchina, entrava sul
terreno di giuoco nell'intento di soccorrere un proprio compagno infortunatosi ; invitato dal Direttore di Gara a
sedersi nuovamente in panchina il Bottero si sarebbe limitato, sempre secondo la ricorrente, a pronunciare
"una frase di dissenso" , poco elegante e certamente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, ma non gravemente
offensiva come riportato dal Giudice Sportivo ; aggiungendo che a fine gara il Botero si è recato nello
spogliatoio dell'Arbitro per porgergli le proprie scuse, chiede la riduzione della squalifica a due giornate
effettive di gara
La Commissione
- visti gli atti ufficiali
- ritenuto che dal rapporto di gara emerge che il calciatore Botero ha in realtà pronunciato una
frase di vibrata protesta e dai toni sicuramente non rispettosi nei confronti dell'Arbitro, ma che
non può considerarsi gravemente offensiva per lo stesso Direttore di Gara
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Enrico BOTTERO a due
giornate di squalifica
Nulla dispone per la tassa non versata.
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