COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BISANZIO avverso squalifica per 4 giornate calc.BORGHESI ROBERTO e CAVASSA MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 27 del 23.1.2003 gara BISANZIO-PRADA del 21.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BISANZIO avverso squalifica per 4 giornate calc.BORGHESI ROBERTO e CAVASSA MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 27 del 23.1.2003 gara BISANZIO-PRADA del 21.12.2002 Il F.C.BISANZIO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti di cui in epigrafe sostenendo che, effettivamente i calc.BORGHESI e CAVASSA, convinti che non vi fossero gli estremi per la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, protestarono vivacemente nei confronti dell'arbitro, ma non gli rivolsero offese di alcun genere. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) dopo la espulsione di un giocatore del F.C.BISANZIO, il calc.BORGHESI, capitano della stessa compagine, gli si precipitava contro e gli rivolgeva frasi gravemente offensive e, contemporaneamente, l'allenatore-calciatore CAVASSA faceva altrettanto, indirizzandogli offese e frasi scurrili, assumendo entrambi un comportamento fortemente intimidatorio; 2) altri 5/6 giocatori locali lo circondavano e gli rivolgevano epiteti offensivi; 3) dopo aver invitato, per ben 3 volte, il capitano e l'allenatore a moderare i termini ed a riportare la calma, ricevendo risposte negative, che si riferivano anche a precedenti gare con altri arbitri, visto che la situazione permaneva assai critica, temendo per la propria incolumità personale, si vedeva costretto a sospendere la gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate dei calc.BORGHESI ROBERTO e CAVASSA MASSIMO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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