COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES avverso squalifica per 3 giornate calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003 calc.PELLEGRINI MATTEO e al 30.6.2003 all.TAMBURINI MAURIZIO; ammenda € 52 per comportamento antisportivo e perdita della gara delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 13.3.2003 gara POL.SANGES-MONTESCUDO dell’8.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES
avverso squalifica per 3 giornate calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003
calc.PELLEGRINI MATTEO e al 30.6.2003 all.TAMBURINI MAURIZIO; ammenda € 52 per
comportamento antisportivo e perdita della gara
delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 13.3.2003
gara POL.SANGES-MONTESCUDO dell'8.3.2003
La POL.SANGES ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) circa
il calc.FRANCO, sanzionato per offese e minacce all'arbitro "non si riscontra il provvedimento in campo con
l'estrazione del cartellino rosso"; 2) il calc.PELLEGRINI, seduto in panchina, lanciava con le mani e non
calciava violentemente un pallone di scorta verso un giocatore avversario, colpendolo da una distanza
ravvicinata alla schiena, e l'arbitro estraeva il cartellino rosso; "il PELLEGRINI nell'allontanarsi dal terreno di
gioco senza alcuna protesta, rialzandosi dalla panchina urtava non intenzionalmente il taccuino, facendolo
cadere, senza colpire comunque la mano dell'arbitro stesso; 3) la gara è stata sospesa al 31° del secondo
tempo dopo l'espulsione per proteste dell'all.TAMBURINI; il TAMBURINI, successivamente, dopo l'espulsione
di due giocatori "rientrava sul terreno di gioco, inveendo verso il direttore di gara, mantenendosi a circa 20
metri di distanza, per poi rientrare definitivamente negli spogliatoi; 4) l'arbitro, fermo a centrocampo, indeciso
sul prosieguo, comunicava ad un dirigente della POL.SANGES che non avrebbe più continuato la gara, senza
avere tentato una ripresa del gioco dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Chiede la revisione dei
provvedimenti a carico dei tesserati, l'annullamento dell'ammenda e la ripetizione della gara.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha ribadito : 1) che all'8° del secondo tempo il calc.PELLEGRINI, seduto in panchina, calciava con violenza il
pallone contro un avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, colpiva la mano
dell'arbitro, facendogli cadere il cartellino; 2) l'all.TAMBURINI veniva espulso al 28° del secondo tempo per
proteste ed offese all'arbitro; 3) nello stesso frangente due calciatori della POL.SANGES offendevano l'arbitro
e venivano espulsi; 4) l'all.TAMBURINI rientrava in campo e, nel proferire offese e minacce, cercava di
avvicinarsi all'arbitro, impeditone dall'intervento di alcuni giocatori di riserva di entrambe le squadre; 5) il
calc.FRANCO, capitano della POL.SANGES, correva verso l'arbitro, indirizzandogli offese e gravi minacce,
venendo fermato da suoi compagni di squadra; 6) contemporaneamente altri giocatori della POL.SANGES si
avvicinavano minacciosamente all'arbitro, che non riusciva a comunicare l'espulsione del calc.FRANCO e
sospendeva la gara, temendo per la sua incolumità fisica;
- valutati, per i comportamenti assunti, i calc.PELLEGRINI e CLO' nonché l'all.TAMBURINI
giustamente sanzionati in primo grado, unitamente all'ammenda a carico della ricorrente;
- ritenuto invece che nell'occasione non si siano verificati effetti menomanti sull'arbitro, né che
la situazione potesse far temere pregiudizievoli conseguenze sia nei confronti dell'arbitro sia nei riguardi dei
calciatori in campo e che il direttore di gara non abbia esercitato tutti i poteri che le Regole del Gioco del calcio
e le decisioni ufficiali della F.I.G.C. mettono a sua disposizione,
d e l i b e r a
- la ripetizione della gara a cura del C.P. di Rimini e le conferma della squalifica per 3
giornate del calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003 del calc.PELLEGRINI MATTEO ed al 30.6.2003
dell'all.TAMBURINI MAURIZIO nonché l'ammenda di € 52 a carico della POL.SANGES.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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