COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES avverso squalifica per 3 giornate calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003 calc.PELLEGRINI MATTEO e al 30.6.2003 all.TAMBURINI MAURIZIO; ammenda € 52 per comportamento antisportivo e perdita della gara delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 13.3.2003 gara POL.SANGES-MONTESCUDO dell’8.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES avverso squalifica per 3 giornate calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003 calc.PELLEGRINI MATTEO e al 30.6.2003 all.TAMBURINI MAURIZIO; ammenda € 52 per comportamento antisportivo e perdita della gara delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 13.3.2003 gara POL.SANGES-MONTESCUDO dell'8.3.2003 La POL.SANGES ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) circa il calc.FRANCO, sanzionato per offese e minacce all'arbitro "non si riscontra il provvedimento in campo con l'estrazione del cartellino rosso"; 2) il calc.PELLEGRINI, seduto in panchina, lanciava con le mani e non calciava violentemente un pallone di scorta verso un giocatore avversario, colpendolo da una distanza ravvicinata alla schiena, e l'arbitro estraeva il cartellino rosso; "il PELLEGRINI nell'allontanarsi dal terreno di gioco senza alcuna protesta, rialzandosi dalla panchina urtava non intenzionalmente il taccuino, facendolo cadere, senza colpire comunque la mano dell'arbitro stesso; 3) la gara è stata sospesa al 31° del secondo tempo dopo l'espulsione per proteste dell'all.TAMBURINI; il TAMBURINI, successivamente, dopo l'espulsione di due giocatori "rientrava sul terreno di gioco, inveendo verso il direttore di gara, mantenendosi a circa 20 metri di distanza, per poi rientrare definitivamente negli spogliatoi; 4) l'arbitro, fermo a centrocampo, indeciso sul prosieguo, comunicava ad un dirigente della POL.SANGES che non avrebbe più continuato la gara, senza avere tentato una ripresa del gioco dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Chiede la revisione dei provvedimenti a carico dei tesserati, l'annullamento dell'ammenda e la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) che all'8° del secondo tempo il calc.PELLEGRINI, seduto in panchina, calciava con violenza il pallone contro un avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, colpiva la mano dell'arbitro, facendogli cadere il cartellino; 2) l'all.TAMBURINI veniva espulso al 28° del secondo tempo per proteste ed offese all'arbitro; 3) nello stesso frangente due calciatori della POL.SANGES offendevano l'arbitro e venivano espulsi; 4) l'all.TAMBURINI rientrava in campo e, nel proferire offese e minacce, cercava di avvicinarsi all'arbitro, impeditone dall'intervento di alcuni giocatori di riserva di entrambe le squadre; 5) il calc.FRANCO, capitano della POL.SANGES, correva verso l'arbitro, indirizzandogli offese e gravi minacce, venendo fermato da suoi compagni di squadra; 6) contemporaneamente altri giocatori della POL.SANGES si avvicinavano minacciosamente all'arbitro, che non riusciva a comunicare l'espulsione del calc.FRANCO e sospendeva la gara, temendo per la sua incolumità fisica; - valutati, per i comportamenti assunti, i calc.PELLEGRINI e CLO' nonché l'all.TAMBURINI giustamente sanzionati in primo grado, unitamente all'ammenda a carico della ricorrente; - ritenuto invece che nell'occasione non si siano verificati effetti menomanti sull'arbitro, né che la situazione potesse far temere pregiudizievoli conseguenze sia nei confronti dell'arbitro sia nei riguardi dei calciatori in campo e che il direttore di gara non abbia esercitato tutti i poteri che le Regole del Gioco del calcio e le decisioni ufficiali della F.I.G.C. mettono a sua disposizione, d e l i b e r a - la ripetizione della gara a cura del C.P. di Rimini e le conferma della squalifica per 3 giornate del calc.FRANCO FRANCESCO, al 30.5.2003 del calc.PELLEGRINI MATTEO ed al 30.6.2003 dell'all.TAMBURINI MAURIZIO nonché l'ammenda di € 52 a carico della POL.SANGES. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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