COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE 5 RECLAMO PROPOSTO DA U.C.VIADANA avverso squalifica per 3 giornate calc.BERGAMINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ; gara VIADANA-CASTELLARANO del 16.9.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
5 RECLAMO PROPOSTO DA U.C.VIADANA
avverso squalifica per 3 giornate calc.BERGAMINI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ;
gara VIADANA-CASTELLARANO del 16.9.2001.
L'U.C.VIADANA ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto facendo presente che "nel corso di una normale azione di gioco il giocatore BERGAMINI ha commesso un fallo, sicuramente senza gli estremi di cattiveria, ai danni di un avversario ; il direttore di gara pertanto ha interrotto il gioco e mentre il giocatore del Castellarano si apprestava a rialzarsi da terra, dal momento che ha subito un fallo di gioco con palla in movimento da parte di BERGAMINI, ha estratto il cartellino rosso ed espulso il giocatore. La ns. società chiede pertanto la riduzione della squalifica ad almeno due giornate".
La Commissione,
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, dopo che entrambi i giocatori erano finiti oltre la linea di fondo, per un fallo compiuto dal calc.BERGAMINI, questi, nel rialzarsi, a gioco fermo, colpiva con un calcio il giocatore avversario,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BERGAMINI STEFANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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