COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FIORANO avverso squalifica all’11.10.2001 all.PARALUPPI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ; gara FORMIGINE-FIORANO del 16.9.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FIORANO
avverso squalifica all'11.10.2001 all.PARALUPPI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ;
gara FORMIGINE-FIORANO del 16.9.2001.
Il reclamo dell'A.C.FIORANO non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per altri tesserati - dirigenti, allenatori e massaggiatori - fino ad un mese).
La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.C.FIORANO e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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