COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALFONSINE F.C. per presunta irregolarità gara ALFONSINE-CESENATICO del 2.12.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALFONSINE F.C. per presunta irregolarità gara ALFONSINE-CESENATICO del 2.12.2001. L'ALFONSINE F.C. eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell'A.S.CESENATICO CALCIO, il calc.ANTONELLI DANIELE che "essendo stato espulso durante la gara Cesenatico-Savignanese del 25.11.2001, non aveva diritto a partecipare alla gara del 2.12.01, come si evince dal comunicato ufficiale n.28 della F.I.G.C.". "Per quanto sopra esposto si richiede che alla Società Cesenatico Calcio, se ritenuta responsabile di avere fatto partecipare il giocatore ANTONELLI DANIELE alla gara in oggetto, sia inflitta la perdita della gara." La Commissione, - accertato che il calc.ANTONELLI DANIELE veniva espulso nel corso della gara Cesenatico Calcio-Savignanese del 25.11.2001 ; - considerato che l'art.14 comma 9 dispone che "al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave" ( per notizia si precisa che, essendo pervenuto in ritardo il referto della gara del 25.11.2001, il provvedimento a carico del calc.ANTONELLI - squalifica per 3 giornate, di cui 1 per la espulsione - venne pubblicato sul C.U.n.21 del 6.12.2001) ; - atteso che il calc.ANTONELLI DANIELE ha partecipato alla gara cui è all'oggetto(terminata con il risultato : ALFONSINE 0-CESENATICO 1) senza averne titolo, per non avere ancora scontato la squalifica minima per una gara, come prevista automaticamente - anche senza declaratoria ufficiale - per effetto di una espulsione, nel citato art.14 comma 9 del C.G.S. ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : all'A.S.CESENATICO CALCIO la perdita per 0-2 della gara ALFONSINE-CESENATICO CALCIO del 2.12.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. ANTONELLI DANIELE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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