COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA MOLINELLA CALCIO 1911 avverso squalifica per 3 giornate calc.BONORA DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara CASTROCARO-MOLINELLA del 9.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA MOLINELLA CALCIO 1911 avverso squalifica per 3 giornate calc.BONORA DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara CASTROCARO-MOLINELLA del 9.1.2002. Il MOLINELLA CALCIO 1911, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, mentre "il calc.BONORA si apprestava a prendere posizione in area per sfruttare un calcio d'angolo a favore, veniva spinto e strattonato da un giocatore avversario, reagendo. Il calciatore avversario, pur colpito non cadeva neppure a terra, e non entrava neppure il massaggiatore. Dopo la giusta decisione dell'arbitro di espellerlo per reazione, il giocatore abbandonava velocemente il terreno di gioco consapevole di aver commesso un errore, senza protesta alcuna". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che dal referto di gara si rileva che il calc.BONORA, a gioco fermo, colpiva con un calcio ad una caviglia un avversario, facendolo cadere a terra, venendo conseguentemente espulso ; - ritenuto che l'atto compiuto dal calc.BONORA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.BONORA DAVIDE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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