COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO s.r.l. avverso squalifica per 3 giornate calc.FEDERICI ALAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara CRESPELLANO-RAVENNA del 13.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO s.r.l. avverso squalifica per 3 giornate calc.FEDERICI ALAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 17.1.2002 ; gara CRESPELLANO-RAVENNA del 13.1.2002. Il RAVENNA CALCIO s.r.l. ricorre avverso il provvedimento sopra indicato significando che "la condotta tenuta da parte del calciatore FEDERICI debba essere valutata come una reazione istintiva e assoluitamente non premeditata" e che tutto era mirato "ad allontanare(seppur in forma energica ed impulsiva) l'avversario e non a recargli danno". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che dal referto di gara si rileva che il calc.FEDERICI, a gioco fermo, dopo aver subito un fallo, reagiva spingendo l'avversario a terra con una manata al volto, venendo conseguentemente espulso ; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.FEDERUICI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.FEDERICI ALAN. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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