COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 18/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE avverso squalifica per 3 giornate calc.SASSI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2002 gara CORREGGESE-ARCETANA del 30.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 18/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE avverso squalifica per 3 giornate calc.SASSI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2002 gara CORREGGESE-ARCETANA del 30.3.2002 Il reclamo di cui all'oggetto non può essere preso in esame perché sottoscritto da persona che non risulta avere la rappresentanza sociale della società ricorrente né, per quanto si evince dalla documentazione agli atti, essere stato a ciò facoltizzato, dal che ne consegue la giuridica inesistenza dell'atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.C.CORREGGESE e dispone per l'incameramento della tassa versata.
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