COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOSCO avverso squalifica per 3 giornate calc.GIANI SILVANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 13.12.2001 gara BOSCO-PONTELANGORINO del 9.12.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOSCO avverso squalifica per 3 giornate calc.GIANI SILVANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 13.12.2001 gara BOSCO-PONTELANGORINO del 9.12.2001. L'U.S.BOSCO ricorre avverso il sopra riportato provvedimento mettendo in evidenza che "al di là di una semplice spinta e di qualche mugugno, non è successo altro e quindi non è affatto vero che il giocatore GIANI SILVANO abbia usato violenza nei confronti dell' avversario. Crediamo che la parola usare violenza abbia un significato ben diverso da come si sono realmente verificate le cose in campo, dato che come detto i due giocatori si sono dati solamente una spinta e nulla più" ;. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che dal referto di gara si rileva che il calc.GIANI veniva espulso per ripetuto scambio di offese e minacce con un giocatore avversario, che cercava di avvicinare ; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.GIANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.GIANI SILVANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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