COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.OSTERIA GRANDE avverso squalifica per 3 giornate calc.GABALDO DEVIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2002 gara ATLETICO VAN GOOF-OSTERIA GRANDE del 17.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.OSTERIA GRANDE avverso squalifica per 3 giornate calc.GABALDO DEVIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2002 gara ATLETICO VAN GOOF-OSTERIA GRANDE del 17.2.2002 L'A.C.OSTERIA GRANDE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento affermando che "a seguito della mancata concessione di un presunto calcio di rigore, un giocatore della squadra locale(Giorgi) colpiva alla nuca il nostro atleta Cavina ; a quel punto mentre l'arbitro si accingeva ad espellerlo, il nostro GABALDO tentava di raggiungere alla gamba l'atleta Giorgi con un calcio" "che andava parzialmente a segno, prova ne sia che il Giorgi non accusava il minimo dolore". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.GABALDO, a gioco fermo, colpiva con un calcio ad uno stinco un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GABALDO DEVIS. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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