COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CARIGNANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CLERI ENRICO, per 4 giornate calc.PADOVANI ROBERTO, al 31.3.2002 calc.CHIESA MICHELE e ammenda  250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002 gara CARIGNANO-CALERNO del 24.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CARIGNANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CLERI ENRICO, per 4 giornate calc.PADOVANI ROBERTO, al 31.3.2002 calc.CHIESA MICHELE e ammenda  250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2002 gara CARIGNANO-CALERNO del 24.2.2002 L'U.S.CARIGNANO ricorre avverso i provvedimenti sopra indic ati dichiarando che : 1) il calc.CLERI "alla notifica dell' espulsione protestava e continuava a protestare, ma non accennava minimamente a minacciare il direttore di gara"; 2) il calc.PADOVANI "protestava, ma non inseguiva l'arbitro negli spogliatoi, ma come capitano si recava negli spogliatoi a chiede spiegazioni all'arbitro in merito alla gara se la riteneva sospesa o finita ed al suo comportamento, perché una parte di responsabilità va attribuita anche al direttore di gara con le sue decisioni ed i suoi comportamenti; 3) ribadendo che nessuno dei tesserati ha minacciato l'arbitro, ritiene che "una stretta di mano anche se (calorosa) senza strattonare l'arbitro, tra atleti poco più che ventenni non possa causare un dolore tale od un comportamento che possa essere considerato un gesto così grave da infliggere una squalifica così ; pesante" al calc.CHIESA; 4) è vero che i pochi tifosi " possano avere sostenuto la squadra locale con incitamenti, a volte anche al limite di regolamento, però dovuto anche ad una direzione di gara a volte indisponente. Inoltre, nessuna persona non in elenco entrava nel recinto di gioco, dove all'ingresso tre persone prestavano servizio sostitutivo di F.P." e solo all'uscita dagli spogliatoi "una sola persona non dirigente della società offendeva l'arbitro, senza però avvicinarlo. Momenti caldi come descrive l'arbitro non se ne sono verificati, a meno che si ritenga tale l'incitamento di 40 persone". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gi atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.CLERI rivolgeva all'arbitro una frase offensiva e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, aggiungeva una frase minacciosa; 2) il calc.CHIESA indirizzava all'arbitro una frase offensiva, aggiungendo, al momento della comunicazione del provvedimento di espulsione, una frase minacciosa e, presagli una mano, gliela stringeva a tutta forza, procurandogli forte dolore e, successivamente, toltasi la maglia, cercava di avvicinarsi all' arbitro, venendo allontanato da alcuni compagni di squadra; 3) il calc.PADOVANI, capitano dell'U.S.CARIGNANO, espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva una frase offensiva all' arbitro pretendendo che gli desse la mano, lo seguiva sin dentro lo spogliatoio, chiedendo arrogantemente spiegazioni per il suo rifiuto di salutarlo; 4) durante tutto il secondo tempo, sostenitori dell' U.S.CARIGNANO rivolgevano frasi offensive e scurrili all'arbitro; al termine della gara, mentre l'arbitro si avviava verso gli spogliatoi, un sostenitore dell'U.S.CARIGNANO rivolgeva all'arbitro una frase minacciosa, ce rcando di aggredirlo, impeditone da alcuni giocatori locali e dal dirigente addetto all'arbitro; mentre l'arbitro si avviava alla macchina, la stessa persona cercava ancora di avvicinare l'arbitro, respinto dal predetto dirigente; fuori dall'impianto, lo stesso cercava più volte di avvicinare l'arbitro che era scortato sino all'auto dal dirigente; 5) che i dirigenti addetti al servizio sostitutivo di forza pubblica non sono mai intervenuti per allontanare il personaggio di cui sopra; - ritenuta incongrua la sanzione assunta in primo grado a carico del calc.CHIESA; - visto l'art. 32 comma 3 del nuovo C.G.S. , d e l i b e r a - di squalificare sino al 30.4.2002 il calc.CHIESA MICHELE e di confermare tutti gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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