COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO Avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2002 gara SOLAROLO-FUSIGNANO del 27.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO Avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2002 gara SOLAROLO-FUSIGNANO del 27.1.2002. L'A.S.FUSIGNANO, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto segnalando che "prima dell'inizio della gara l'arbitro ci consegnava l'elenco dei giocatori della squadra avversaria" con la numerazione da 1 a 18 e non riportava correzioni di alcun genere. "A questo punto l'A.C.SOLAROLO iniziava la gara schierando in campo non i giocatori dal n.1 al n.11, ma schierando il n.18 al posto del n.2 ed effettuando, nel corso della gara, ulteriori tre sostituzioni". "Avendo di fatto l'A.C.SOLAROLO operato 4 sostituzioni in luogo delle tre consentite e fatto partecipare alla gara giocatori che non avevano titolo per farlo, la reclamante chiede l' applicazione dell'art.12 comma 5° del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e che, quindi, a carico della stessa A.C.SOLAROLO, venga applicata la punizione sportiva della perdita della gara". La Commissione, - visti gi atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato che, dopo aver provveduto al riconoscimento di tutti i calciatori iscritti in elenco, all'inizio della gara, l'A.C.SOLAROLO, schierava in campo il calciatore con la maglia n.18, mentre non era presente il giocatore con la maglia n.2; . preso atto che nel corso dell'incontro l'A.C.SOLAROLO ha effettuato tre sostituzioni; - ritenuto che, nello svolgimento dei fatti, non si siano verificate violazioni alle norme regolamentari, così che non possa invocarsi, come invece sostenuto dalla reclamante, l'applicazione dell'art. 12 comma 5 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando il risultato conseguito sul campo : SOLAROLO 0 – FUSIGNANO 0. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it