COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA Avverso squalifica per 3 giornate calc.NOVELLI IVAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 14.3.2002 gara ROESE-VILLANOVA del 10.3.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA
Avverso squalifica per 3 giornate calc.NOVELLI IVAN
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 14.3.2002
gara ROESE-VILLANOVA del 10.3.2002
L'A.C.VILLANOVA ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto mettendo in evidenza che il calc.NOVELLI "è stato espulso direttamente, anche se non era ancora stato ammonito, mentre il fallo di gioco era al massimo da ammonizione, considerando anche che la partita era già finita". Aggiunge che al momento del ritiro dei documenti l'arbitro avrebbe escluso che il calciatore l'avesse offeso. Chiede una riduzione della sanzione ed un confronto con l'arbitro.
La Commissione,
- premesso che l'art.30 comma 4 non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che il calc.NOVELLI colpiva con un calcio ad una gamba un giocatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro una frase offensiva,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.NOVELLI IVAN.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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