COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PORTUENSE per presunta irregolarità gara MIGLIARINO-PORTUENSE del 3.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PORTUENSE per presunta irregolarità gara MIGLIARINO-PORTUENSE del 3.3.2002 La S.C.PORTUENSE eccepisce in ordine della gara di cui all'oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della POL.MIGLIARINO, il calc.FORMICA GUILLERMO CARLOS, nato il 27.8.1981 "in posizione irregolare, non risultando tesserato con alcuna società. Per quanto sopra chiede, ai sensi dell'art.12 comma 5 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società MIGLIARINO". Controdeduce la POL.MIGLIARINO, che formula dianzi tutto riserve sulla comunicazione ricevuta dalla reclamante(raccomandata con foglio bianco) e asserisce di essere venuta a conoscenza dell'oggetto del reclamo solo attraverso informazioni raccolte presso il C.R.E.R.. Circa il tesseramento del calc.FORMICA , dichiara che la relativa documentazione è stata inviata all'Ufficio Tesseramento Stranieri di Roma in data 22.2.2002 e che "a seguito di telefonate e sollecitazioni quasi quotidiane all'Ufficio Tesseramento, finalmente la mattina del giorno sabato 2.3.2002 abbiamo avuto conferma, sempre via telefonica, che tutto era in ordine". "Da quel momento, anche in considerazione di una recente disposizione della FIFA che obbliga dal primo marzo gli Uffici delle Federazioni aderenti a dare risposte a richieste simili a quella descritta entro sette giorni dall'inoltro, il sig.FORMICA GUILLERMO, italiano e svincolato, era da considerarsi tesserato per la POL.MIGLIARINO". Chiede che il reclamo della S.C.PORTUENSE venga respinto per vizio procedurale e, in subordine, che venga tenuta in considerazione la ricostruzione fornita. La Commissione, - premesso che la dichiarata irregolarità della comunicazione del reclamo dalla S.C.PORTUENSE alla POL.MIGLIARINO, verrà esaminata in altra sede; - visti gli atti ufficiali; - accertato che l'Ufficio Tesseramento Stranieri di Roma ha formalizzato la pratica con data di tesseramento 7.3.2002; - preso atto che il calc.FORMICA GUILLERMO CARLOS ha preso parte, nelle file della POL.MIGLIARINO, alla gara MIGLIARINO-PORTUENSE del 3.3.2002(terminata con il risultato : MIGLIARINO 2-PORTUENSE 1) senza averne titolo in quanto non ancora tesserato per la stessa POL.MIGLIARINO; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla POL.MIGLIARINO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara MIGLIARINO-PORTUENSE ed al calc.FORMICA GUILLERMO CARLOS 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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