COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FRUTTETI per presunta irregolarità gara FRUTTETI-MIGLIARINO del 13.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FRUTTETI per presunta irregolarità gara FRUTTETI-MIGLIARINO del 13.3.2002 L'U.S.FRUTTETI eccepisce in ordine della gara di cui all'oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della POL.MIGLIARINO, il calc.FORMICA GUILLERMO CARLOS, nato il 27.8.1981 "in quanto si presume non in regola con il tesseramento FIGC, secondo quanto disposto dall'art.40, comma 10 delle N.O.I.F.. Per quanto sopra chiede, ai sensi dell'art.12 comma 5 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società MIGLIARINO". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che il calc.FORMICA GUILLERMO CARLOS, come detto sopra, risulta tesserato per la POL.MIGLIARINO con decorrenza 7.3.2002; - ritenuto, conseguentemente, che il calc.FORMICA abbia preso parte regolarmente, in data 13.3.2002, alla gara di cui è all'oggetto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell'U.S.FRUTTETI, confermando il risultato acquisito sul campo : FRUTTETI 0 – MIGLIARINO 1. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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