COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 11/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.MADONNINA avverso squalifica per 3 giornate calc.GIBERTINI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 28.3.2002 gara MADONNINA-BEVILACQUESE del 17.3.2002

La POL.MADONNINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc.GIBERTINI "non ha usato violenza a gioco fermo, ma è intervenuto per sedare una rissa avvenuta sul terreno di gioco." "Sicuramente è intervenuto con decisione, ma farla passare per gioco violento ci sembra abbastanza severa, anche perché fino a quel momento la gara era stata corretta". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.GIBERTINI, dopo che un suo compagno di squadra era stato colpito da un avversario con un calcio allo stomaco, si avventava sul calciatore della Pol.Bevilacquese autore del fallo e, dopo averlo spinto, lo colpiva con uno schiaffo al volto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.LIBERTINI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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