COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CIANO avverso squalifica per 2 giornate calc.ROSSI FEDERICO, per 3 giornate calc.CHIAFFI PARIDE e SALAVOLTI FEDERICO, perdita gara e ammenda € 52 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002 gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CIANO
avverso squalifica per 2 giornate calc.ROSSI FEDERICO, per 3 giornate calc.CHIAFFI PARIDE e
SALAVOLTI FEDERICO, perdita gara e ammenda € 52
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002
gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002
L'U.S.CIANO ricorre avverso i provvedimenti di cui in epigrafe mettendo in evidenza che, dopo aver
subito un calcio ad una caviglia, "un ns.giocatore, rialzandosi, spingeva a terra l'aggressore per difesa. A seguito di ciò
intorno ai due atleti ed all'arbitro si crea, come accade spesso, un nugolo di giocatori, in un clima tutt'altro che rilassato. Il
direttore di gioco, probabilmente sentendosi aggredito da una spinta e minacciato dall'animo litigioso dei giocatori di
entrambe le squadre, perde il controllo della situazione e senza prendere ulteriori provvedimenti, al contrario di come si
legge dal referto, e come invece richiederebbe il regolamento, dichiara la chiusura anticipata della partita con un triplice
fischio". Aggiunge che, al momento del diverbio, il calc.CHIAFFI si trovava a centro campo e che i calc.SALAVOLTI e
ROSSI si trovavano nei pressi della panchina. Ammette che si sia creata "una mischia dai toni se vogliamo accesi, a
seguito di un ordinario diverbio tra attaccante e difensore, ma che un arbitro alle prime armi, trovandocisi in mezzo, non
ha saputo gestire e non ha visto altra soluzione che sospendere la partita e rifugiarsi negli spogliatoi". Inoltre "il direttore
di gara non ha emesso nessun provvedimento sul campo e non ha nemmeno interpellato i capitani, come invece
richiederebbe il regolamento in casi del genere, ma si è limitato a dichiarare conclusa la partita con un triplice fischio".
Chiede la ripetizione della gara, la riduzione delle sanzioni a carico dei giocatori e l'annullamento dell'ammenda.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante la squalifica del calc.ROSSI non viene presa in esame,
vertendo su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett. a) del C.G.S.("Non sono impugnabili, in
alcuna sede, i provvedimenti disciplinari riguardanti la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara"), parte che,
conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che : 1) mentre si apprestava ad espellere il calc.TRAINA dell'A.C.CASALGRANDE che aveva calciato da tergo
un avversario, facendolo cadere, nonché il calc.GOMBI dell'U.S.CIANO che aveva reagito con un pugno al volto del
giocatore avversario , il calc.SCHIAFFI, capitano dell'U.S.CIANO, ed il calc.SALAVOLTI lo spintonavano, rivolgendogli
frasi offensive; 2) nello stesso momento si scatenava una rissa fra i giocatori di entrambe le squadre, compresi i rispettivi
capitani e, nel frangente, veniva colpito con un forte pugno alla schiena che gli procurava dolore, protrattosi sino al giorno
dopo, nonostante l'applicazione di creme antidolorifiche; 3) che non riusciva ad identificare l'autore del gesto di violenza;
4) di avere individuato, fra i partecipanti alla rissa, altri due giocatori dell'U.S.CIANO (ROSSI e VERDICCHIA) e quattro
dell'A.C.CASALGRANDE(BREVINI, COPPELLI, MUSCO e ALGERI, capitano); 5) di non aver proceduto alla espulsione
dei citati giocatori , per timore di più gravi conseguenze; 6) di avere sospeso la gara, dopo il triplice fischio e di aver
raggiunto velocemente lo spogliatoio, seguito dai dirigenti delle due squadre, ai quali partecipava la decisione, senza che
alcuno sollevasse obiezioni;
- considerato che le condizioni fisiche e psichiche in cui si è venuto a trovare l'arbitro non gli hanno
consentito la continuazione della gara e che, se l'arbitro avesse provveduto ad espellere anche i giocatori identificati
quali partecipanti alla rissa (quattro per parte), sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori consentito dalle
norme vigenti per la disputa delle gare,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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