COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL RAVENNA avverso squalifica per 5 giornate calc.LATINO MASSIMO e TRONCONE ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 3.4.2003 gara BAGNACAVALLO-REAL RAVENNA del 12.3.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL RAVENNA
avverso squalifica per 5 giornate calc.LATINO MASSIMO e TRONCONE ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 3.4.2003
gara BAGNACAVALLO-REAL RAVENNA del 12.3.2003
L'A.S.REAL RAVENNA, nell'ambito di un più articolato reclamo che verrà esaminato nei
prossimi giorni, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, che vengono esaminati separatamente per
motivi di urgenza, affermando che : 1) "è vero che il calc.TRONCONE ALESSANDRO ha usato parole
offensive a causa dell'emotività agonistica"; 2) il calc.LATINO MASSIMO "non ha proferito alcuna parola in
quanto le eventuali frasi maleducate sono state proferite dal collega Troncone. La distanza dell'arbitro dalla
panchina era notevole". Chiede l'annullamento della sanzione a carico del calc.LATINO e la riduzione di quella
a carico del calc.TRONCONE.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, nel far presente che si trovava a circa 2/3 metri
di distanza dai predetti calciatori, ha precisato che : 1) il calc.TRONCONE, dopo la espulsione di un compagno
di squadra, si alzava dalla panchina e gli indirizzava una frase minacciosa e volgare; 2) il calc.LATINO, nello
stesso frangente, entrato in campo per fiancheggiare il comportamento del collega, si avvicinava all'arbitro
con fare minaccioso, venendo poi trattenuto dall'assistente di parte prima che potesse venire a contatto;
- valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dai calc.TRONCONE e LATINO
possa essere punito con una sanzione, più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 4 le giornate di squalifica dei calc.TRONCONE ALESSANDRO e LATINO
MASSIMO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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