COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BELLIGOTTI avverso squalifica per 2 giornate calc.ATTILI TOBIAS e per 9 giornate calc.SANCHINI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 dell’8.5.2003 gara BELLIGOTTI-REAL VISERBA del 3.5.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.BELLIGOTTI
avverso squalifica per 2 giornate calc.ATTILI TOBIAS e per 9 giornate calc.SANCHINI
FABIO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 dell'8.5.2003
gara BELLIGOTTI-REAL VISERBA del 3.5.2003
La POL.BELLIGOTTI ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti significando che : 1) il
calc.ATTILI "ha solo allontanato da un proprio compagno un giocatore avversario che si avvicinava a loro
minaccioso"; 2) circa il calc.SANCHINI "possiamo senza ombra di dubbio riferire che in questo caso ad opera
del direttore di gara c'è stato uno scambio di persona e molta incertezza nell'individuare un nostro giocatore
che abbia reagito alle provocazioni ed ai calci e pugni dati volontariamente e con cattiveria" da giocatori
avversari. "La reazione al comportamento deprecabile adottato dai giocatori del Real Viserba nei confronti dei
nostri giocatori è stata esclusivamente attuata dal nostro n.13 (Catalani Matteo) ed è qui che c'è stato da parte
dell'arbitro lo scambio di persona". Chiede l'annullamento della sanzione a carico del calc.ATTILI e la
"commutazione della squalifica dal calc.SANCHINI al calc.CATALANI, riducendo le giornate di squalifica.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante il calc.ATTILI non può essere presa in esame
in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non
sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di
squalifica), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha precisato di avere visto chiaramente, a fine partita, il calc.SANCHINI colpire con ripetuti pugni un giocatore
avversario, facendolo cadere a terra, e colpirlo ancora con diversi calci allo stomaco ed ai fianchi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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