COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – campionato Regionale Calcio a 5 – Serie C2 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 2/ 3 PERSICETO 85 – C.U.S. MODENA
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - campionato Regionale Calcio a 5 - Serie C2 - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 2/ 3 PERSICETO 85 - C.U.S. MODENA
La soc. CUS MODENA ha depositato nelle mani dell'arbitro uno scritto che avrebbe dovuto fungere da reclamo. Tale
procedura è del tutto irrituale: con questo scritto, la soc. Cus Modena contesta la regolarità della gara e lamenta che il
terreno di gioco, e precisamente le porte, non erano fissate nel terreno, e chiede pertanto l'applicazione dell'art.12
comma lett.C) C.G.S.
Osserva questo G.S.:
poichè l'eventuale reclamo sulla regolarità del terreno di gioco deve essere preceduto da una riserva scritta presentata
all'arbitro prima dell'inizio della gara; considerato che lo stesso direttore di gara ha valutato nelle fasi preliminari della
gara "controllo delle porte" la regolarità delle stesse; ritenuto pertanto che, come l'arbitro menziona in modo molto chiaro
nel suo supplemento di gara, non vi è stata alcuna irregolarità della gara e tantomeno nelle reti segnate, e che la riserva
scritta è stata presentata a fine gara,
P.T.M.
il G.S. così provvede:
dichiara il reclamo inammissibile, perchè non è stato inoltrato il telegramma o il telefax di cui all'art.34, comma 7)C.G.S. e
conferma il risultato conseguito sul campo
PERSICETO - CUS MODENA 6-1
Addebita alla soc. CUS MODENA la tassa reclamo ai sensi dell'art.29,comma 8)C.G.S.